La Legge di Bilancio del 2023 non ha prorogato i termini per fruire del c.d. bonus facciate. Il 31 dicembre 2022 rappresenta, quindi la data limite per fruire dell’agevolazione fiscale.
In prossimità della fine dell’anno è necessario dunque domandarsi se sia o meno necessario, per conservare il diritto alla detrazione nella misura del 60 per cento, terminare l’intervento edilizio. In tale ipotesi il direttore dei lavori dovrà attestare, anche durante i primi giorni del nuovo anno, che i lavori sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, tale necessità non sembra sussistere.
L’art. 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto la possibilità di fruire della detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici.
La disposizione fa espresso riferimento alle spese sostenute, quindi si applica il principio di cassa essendo del tutto irrilevante la data di ultimazione dell’intervento edilizio. Successivamente l’agevolazione è stata prorogata al 2021 e da ultimo l’art. 1, comma 39 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre a disporre la proroga all’intero anno 2022, ha anche ridotto la percentuale della detrazione dal 90 al 60 per cento. Il riferimento, però, continua ad essere costituito dalle spese sostenute nell’anno senza che il legislatore abbia fatto alcun riferimento alla conclusione dei lavori.
Si pone così il problema di comprendere quali siano le conseguenze qualora il lavoro sulla facciata esterna non sia concluso entro la fine dell’anno ove il committente abbia però sostenuto integralmente l’onere per il rifacimento della facciata entro il 31 dicembre.
In questo caso, stante il chiaro riferimento letterale, non sussistono dubbi sulla possibilità di considerare in detrazione le spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, anche se l’intervento edilizio sarà terminato dopo la scadenza dell’agevolazione, quindi nell’anno 2023.
Ulteriori dubbi riguardano gli interventi per i quali sia stato applicato in anticipo lo sconto in fattura, con l’emissione della fattura riguardante l’intero intervento. Il problema trae origine dalla riduzione della detrazione dal 90 per cento al 60 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In questo caso, per evitare la riduzione del beneficio, numerose imprese hanno fatturato l’intero costo dell’intervento durante il mese di dicembre dell’anno 2021, concedendo lo sconto in fattura nella misura del 90 per cento. In questo caso il committente ha pagato entro lo stesso mese di dicembre dell’anno 2021 l’importo non scontabile del 10 per cento e l’impresa ha maturato il credito del 90 per cento all’interno del proprio cassetto fiscale. Lo sconto è stato concesso materialmente subito dopo la presentazione della CILA e conseguentemente si è posto il problema della correttezza dell’operazione in quanto, non essendo stato ancora materialmente eseguito il lavoro di rifacimento della facciata, il tecnico non sarebbe stato in grado di attestare l’avvenuta esecuzione dell’intervento. Si dubitava, quindi, della possibilità di concedere in anticipo lo sconto con l’intento di “cristallizzare” il beneficio fiscale nella misura del 90 per cento.
Il problema è stato risolto dalla risposta fornita dal MEF nel corso dell’interrogazione parlamentare n. 5 – 06751. In precedenza, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 903-521/2021, aveva precedentemente chiarito che si può beneficiare del bonus facciate per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021, in relazione agli interventi di recupero delle facciate, anche se avviati ma non terminati, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Il Ministero ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.
Secondo quanto precisato dal MEF, condizione necessaria per consolidare l’agevolazione è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.
Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.
Conseguentemente, se il committente ha già fruito dello sconto in fattura nel mese di dicembre dell’anno 2021, non è necessario che i lavori vengano ultimati entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, però, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse constatare, nell’esercizio dell’attività di controllo, che i lavori non sono mai stati terminati, potrà notificare un atto di recupero del credito disconoscendo l’agevolazione.
Sul punto vale osservare che non è previsto un termine puntuale entro cui devono essere ultimati i lavori. Pertanto, nell’ipotesi di controllo e di una contestazione da parte del Fisco, la verifica dovrà essere effettuata caso per caso. Solitamente il titolo edilizio ha una durata di tre anni. Conseguentemente, se l’attività di controllo fiscale dovesse essere avviata all’interno del predetto triennio, il contribuente potrà argomentare sostenendo che i lavori non sono stati ancora completati, ma saranno ultimati entro la scadenza del titolo edilizio. Viceversa, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse constatare il mancato completamento dei lavori e la scadenza del titolo edilizio, non sarà facile contrastare la contestazione fiscale relativa al mancato completamento dei lavori e la conseguente decadenza dall’agevolazione.