Studio Barone

Studio Barone

La Legge di Bilancio del 2023 non ha prorogato i termini per fruire del c.d. bonus facciate. Il 31 dicembre 2022 rappresenta, quindi la data limite per fruire dell’agevolazione fiscale.

In prossimità della fine dell’anno è necessario dunque domandarsi se sia o meno necessario, per conservare il diritto alla detrazione nella misura del 60 per cento, terminare l’intervento edilizio. In tale ipotesi il direttore dei lavori dovrà attestare, anche durante i primi giorni del nuovo anno, che i lavori sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, tale necessità non sembra sussistere.

L’art. 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto la possibilità di fruire della detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici.

La disposizione fa espresso riferimento alle spese sostenute, quindi si applica il principio di cassa essendo del tutto irrilevante la data di ultimazione dell’intervento edilizio. Successivamente l’agevolazione è stata prorogata al 2021 e da ultimo l’art. 1, comma 39 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre a disporre la proroga all’intero anno 2022, ha anche ridotto la percentuale della detrazione dal 90 al 60 per cento. Il riferimento, però, continua ad essere costituito dalle spese sostenute nell’anno senza che il legislatore abbia fatto alcun riferimento alla conclusione dei lavori.

Si pone così il problema di comprendere quali siano le conseguenze qualora il lavoro sulla facciata esterna non sia concluso entro la fine dell’anno ove il committente abbia però sostenuto integralmente l’onere per il rifacimento della facciata entro il 31 dicembre.

In questo caso, stante il chiaro riferimento letterale, non sussistono dubbi sulla possibilità di considerare in detrazione le spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, anche se l’intervento edilizio sarà terminato dopo la scadenza dell’agevolazione, quindi nell’anno 2023.

Ulteriori dubbi riguardano gli interventi per i quali sia stato applicato in anticipo lo sconto in fattura, con l’emissione della fattura riguardante l’intero intervento. Il problema trae origine dalla riduzione della detrazione dal 90 per cento al 60 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In questo caso, per evitare la riduzione del beneficio, numerose imprese hanno fatturato l’intero costo dell’intervento durante il mese di dicembre dell’anno 2021, concedendo lo sconto in fattura nella misura del 90 per cento. In questo caso il committente ha pagato entro lo stesso mese di dicembre dell’anno 2021 l’importo non scontabile del 10 per cento e l’impresa ha maturato il credito del 90 per cento all’interno del proprio cassetto fiscale. Lo sconto è stato concesso materialmente subito dopo la presentazione della CILA e conseguentemente si è posto il problema della correttezza dell’operazione in quanto, non essendo stato ancora materialmente eseguito il lavoro di rifacimento della facciata, il tecnico non sarebbe stato in grado di attestare l’avvenuta esecuzione dell’intervento. Si dubitava, quindi, della possibilità di concedere in anticipo lo sconto con l’intento di “cristallizzare” il beneficio fiscale nella misura del 90 per cento.

Il problema è stato risolto dalla risposta fornita dal MEF nel corso dell’interrogazione parlamentare n. 5 – 06751. In precedenza, l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 903-521/2021, aveva precedentemente chiarito che si può beneficiare del bonus facciate per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021, in relazione agli interventi di recupero delle facciate, anche se avviati ma non terminati, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.
Il Ministero ha chiarito che nel caso del bonus facciate l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata indipendentemente dai SAL, ossia anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento.
Secondo quanto precisato dal MEF, condizione necessaria per consolidare l’agevolazione è che il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, avvenga entro il 31 dicembre 2021.

Il contribuente, quindi, non è obbligato ad esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ma, condizione necessaria affinché non ci sia la revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni è che i lavori devono essere effettivamente realizzati.

Conseguentemente, se il committente ha già fruito dello sconto in fattura nel mese di dicembre dell’anno 2021, non è necessario che i lavori vengano ultimati entro il 31 dicembre 2022. Successivamente, però, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse constatare, nell’esercizio dell’attività di controllo, che i lavori non sono mai stati terminati, potrà notificare un atto di recupero del credito disconoscendo l’agevolazione.

Sul punto vale osservare che non è previsto un termine puntuale entro cui devono essere ultimati i lavori. Pertanto, nell’ipotesi di controllo e di una contestazione da parte del Fisco, la verifica dovrà essere effettuata caso per caso. Solitamente il titolo edilizio ha una durata di tre anni. Conseguentemente, se l’attività di controllo fiscale dovesse essere avviata all’interno del predetto triennio, il contribuente potrà argomentare sostenendo che i lavori non sono stati ancora completati, ma saranno ultimati entro la scadenza del titolo edilizio. Viceversa, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse constatare il mancato completamento dei lavori e la scadenza del titolo edilizio, non sarà facile contrastare la contestazione fiscale relativa al mancato completamento dei lavori e la conseguente decadenza dall’agevolazione.

Gennaio 04, 2021
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Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

 

Approda in Gazzetta Ufficiale la legge di Biancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità inApproda in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Tante le novità inmateria di fisco, lavoro e finanziamenti. Dall’esonero contributivo parziale nel 2021 per gliautonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione pergli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Dalla riduzione dell’IVA per il cibo d’asportoall’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 degli immobili in cui si svolgono specificheattività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Edancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%, conferma del bonusbebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni eun fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neomamme.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021(legge n. 178 del 30 dicembre 2020).Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da1150 commi.Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allosviluppo delle imprese.

 

NOVITÀ PER IL LAVORO

 

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante aiAi commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante aipercettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro incorrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino adazzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esoneroIl successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonerocontributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., dellalegge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni disoggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempodeterminato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonerocontributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, siariconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimodi 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su baseannua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciutoper un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivospetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, néprocedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificatomotivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con lamedesima qualifica nella stessa unità produttiva.La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissioneeuropea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), esuccessive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione dellaCommissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennioI commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donneeffettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivicontributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovutiall’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nellimite massimo di 6.000 euro annui.Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sullabase della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della baseoccupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi insocietà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto).Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissioneeuropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure diaiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delledisposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti

Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenzialiAi commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenzialidovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dalpagamento dei contributi previdenziali dovuti:- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e daiprofessionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, cheabbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al33% rispetto a quelli dell’anno 2019;- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018,già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per laconcessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in viaeccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza eassistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire laIl comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire laconciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondoper le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misureorganizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopoil parto.È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità diattribuzione delle suddette risorse.

Congedo paternità

Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morteIl comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morteperinatale.Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedoobbligatorio di paternità per il 2021.Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordocon la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante aquest’ultima.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra ilCon il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503,della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degliimprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, inparticolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi diattività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n.160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’interonucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensidegli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestioneagricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

I commi 34 e 35 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia eI commi 34 e 35 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenzialia carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti dipromozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione deipremi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instauraticon atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttoridi gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenzialiprevisti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito,commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito,dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozionesportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno ildomicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanonell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, inun’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Iversamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 didetti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale inI commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale infavore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Lo sgravio è pari:- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attualeemergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentreper il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinataall’autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale iCon il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale icontratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimodi 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabilidell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane deiI commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane deitrattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti inconseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devonoessere collocate nel periodo ricompreso tra:- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassaintegrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodisuccessivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntivepreviste.Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, chenon richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dalversamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane,fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazionesalariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametratoed applicato su scala mensile.Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento diintegrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per ilavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratoriassunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigoredella Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamentiI commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamentiindividuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (consospensione delle procedure in corso).Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi dilicenziamenti motivati:- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa inliquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nelcorso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività chepossano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112del codice civile;- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nesia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specificoramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresinello stesso;- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione delrapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a dettilavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 - intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - proroga al 2021Il comma 349 - intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 - proroga al 2021l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese conalmeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabileanche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino lenuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumereun lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale eI commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale eoperativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoroautonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionisticodiretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari direddito di cittadinanza.L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delleEntrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euroa un massimo di 800 euro al mese.La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro iltermine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.Per poter presentare domanda, occorre:- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività cheha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’annoprecedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro(rivalutato annualmente);- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia(D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricoveroospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciatadai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante daimmunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapiesalvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione digravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazionelavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresanella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Disposizioni in materia pensionistica

Al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata aAl comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata atutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale.Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze dipersonale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano irequisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto dilavoro.Il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale eciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nelcomputo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento aicontratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento deiperiodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domandadell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati inapplicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data dientrata in vigore della stessa.

 

NOVITÀ FISCALI

 

Esenzione IRPEF redditi agrari

Il comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - prorogaIl comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - prorogaall’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti aterreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenzaagricola.

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e laAl comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e laconsegna al domicilio.

Imposta registro minima terreni agricoli

Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa diCon il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento atitolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti eimprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale edassistenziali.

Tassazione dei ristorni

Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai sociIl comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai socidi società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede lapossibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo diimposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mesesuccessivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberaassembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momentodella tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborsodello stesso.Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67,comma 1, lettera c) del TUIR.Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalitàe termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alladata di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativaprevigente.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepitiI commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepitidagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggettoesclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, letterac) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73,comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva oprincipale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione eformazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia ebeneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura diqualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezionecivile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione erecupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;- arte, attività e beni culturali.Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività diinteresse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione inimprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero

Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 perAl comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 peruna sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta inItalia a titolo di proprietà o usufrutto:- la riduzione del 50% dell’IMU;- la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Il comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruireIl comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruiredell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche aisoggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla datadel 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16del D.Lgs. n. 147/2015.Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore,previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo ilnumero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non siapplicano agli sportivi professionisti.Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con appositoprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Riallineamento avviamento

Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraversoIl comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraversoil pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attivitàimmateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale

commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendaleI commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendalerealizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, chevengano deliberati nel 2021.In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e alconferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposteanticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’impostaprecedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancorautilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata alpagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto ditrasformazione.La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cuiavviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai finidell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.Detrazione spese veterinarieIl comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazioneIrpef del 19%.

IVA vaccini Covid-19

Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’impostaAl comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’impostasull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessionidella strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamenteconnesse a detta strumentazione.Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citatoD.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizistrettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazionedell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, ilCon il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, ilregime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciutosolo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascunperiodo di imposta.Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in formaimprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti cheesercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti chegestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile conpersone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguentiAi commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguentitipologie di immobili:- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimentitermali;- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degliagriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, dellecolonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamentiper vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativisoggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anchegestori delle attività in essi esercitate;- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimentidi strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;-discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi,siano anche gestori delle attività in essi esercitate.L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attualeemergenza del COVID-19".

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso nonIl comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso nonabitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato daisuccessivi provvedimenti emergenziali.Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggettibeneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede cheper questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata inI commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata invigore dal 1° luglio 2021. Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea deiCon il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea deisoggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabiliin caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

Lotteria scontrini e cashback

Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che siCon il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che sipotrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati construmenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi,esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashbacknon concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nelperiodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Semplificazioni fiscali

Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.In particolare:- si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture neiregistri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindisi prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essereadempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e conriferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;- si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, idati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevuteverso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamenteutilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi nonpiù attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissionedelle operazioni transfrontaliere;- si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenutiall’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

Bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema diIl comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema diinterscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo ilcedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da unsoggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n.I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n.471/1997. In particolare:- viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (serichiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momentodell’ultimazione dell’operazione;- viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso aifini dell’obbligo di memorizzazione;- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenticorrelati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, proroganoI commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, proroganola possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonnegoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediantepagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attivitàda rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essererateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro lamedesima data del 30 giugno 2021.

 

MISURE AGEVOLATIVE

 

Proroga bonus edilizi

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciataesterna degli edifici esistenti;- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del50%;- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari(la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali eper quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era giàfissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energeticaelevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000euro l’ammontare massimo di spese detraibili;- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edificiesistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione dipozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle personeI commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle personefisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi disostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchidi rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi alimitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unitàimmobiliari.La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus èdemandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.In particolare:- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al difuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi suedifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da ununico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;- viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istitutiautonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per lespese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degliedifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alladata del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istitutiautonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute finoal 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tragli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi diattestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impiantisolari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica;impianto di climatizzazione invernale;

- viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione- viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizionedegli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati daeventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è estesoa tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia statodichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022(non più entro il 31 dicembre 2020);- si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica diveicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad unodegli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazioneè riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali dipari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nelrispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 europer gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliariche siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomidall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimodi otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numerosuperiore ad otto colonnine;

- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea delcondominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto inluogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022le spese per gli interventi ammessi al superbonus;- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato chenon è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella giàesistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività diasseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura delrischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n.I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n.69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte ledomande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, aseguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1),per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Misura Resto al Sud

Con il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misuraCon il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misuraagevolativa "Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e losviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno enelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Proroga crediti d’imposta

Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beniIl comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di benistrumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regionidel Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1,commi 98-108, legge di Stabilità 2016.Al comma 230 è invece prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta perle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, unostanziamento di 30 milioni di euro.Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitarieffettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa paria 50 milioni di euro annui (comma 608);- il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste eperiodici (comma 609);- il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio(D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES

Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economicaAi commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economicanelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzionedell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economicaspeciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa lanuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.

Garanzia SACE

I commi 206 e 208-218, intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020),I commi 206 e 208-218, intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020),prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito diapplicazione della garanzia concessa da SACE:- alle cessioni dei crediti pro soluto;- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione dicredito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto dirinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minorcosto e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI

Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplinaAl comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplinastraordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L.23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap(imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potrannopiù accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE allecondizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla coperturadel 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, oinferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventualifinanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dalFondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 madi 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi puòchiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il meroadeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione allamaggiore durata del finanziamento.Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendoche il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, delRendistato con durata analoga al finanziamento.Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società dimediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario chesvolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti eliquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 allamoratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia eall’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1,lettera m) del decreto Liquidità.

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI

Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specificiAi commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specificipiani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumentimedesimi.Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuatientro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelledichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

Proroga moratoria PMI

I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI previstaI commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI previstadall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA giàammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da farpervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entroil 31 marzo 2021.Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentandoapposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioniI commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazionistabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberatinel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo delcredito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciutocon riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilitoche il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data diapprovazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specificoper le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimentoin denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltantoper gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, aCon i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, afavore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioniprincipali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo èriconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di1.200 euro per singolo locatore.Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica larinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canonemediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Incentivi auto bassa emissione CO2

I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuoviI commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuoviautoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale èpari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore adeuro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza dirottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno scontoanalogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000euro al netto dell’IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici edibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km,il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore adEuro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Èrichiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributostatale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che ilveicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate)nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo èdifferenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione edall’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importiche vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazioneil contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto dimotoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145del 2018194.Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programmasperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti dibiciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre2020.

Bonus Transizione 4.0

I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano NazionaleI commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano NazionaleTransizione 4.0.Si tratta nello specifico:- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entroil 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almenoil 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquoteagevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusionedei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partiredal 16 novembre 2020;- del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, ininnovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, pergli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gliinvestimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a unmassimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati allarealizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per ilraggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogatofino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle areedel Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);- del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltreampliati anche i costi ammissibili.

Bonus per depuratori acqua

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio,I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio,mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 emiglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmentericonosciuti.Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unitàimmobiliare;- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale oistituzionale.Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti icriteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini delrispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022).

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta perCon i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta perl’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020),modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevedeche il credito d’imposta:- è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;- è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.

 

MISURE PER LA  FAMIGLIA

 

 Assegno unico famiglia

Con il comma 7, si incrementa per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegnoCon il comma 7, si incrementa per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegnouniversale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all’attuazione diinterventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e allasistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Contributo per l’acquisto di veicoli elettrici

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari conIl comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari conISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche inlocazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, dicategoria M1. L’incentivo è pari al 40% del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto diauto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza dipotenza inferiore o uguale a 150 kW.È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire le modalità e i termini perl’erogazione del contributo.

Bonus bebè

Il comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalitàIl comma 362 rinnova per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalitàdall’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n.160/2019.

Sostegno alle madri con figli disabili

Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parteCon il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti partedi nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misuranon inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo tutela vista

I commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con unaI commi da 437 a 439 prevedono l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con unadotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucheruna tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti acontatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo dispesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a10.000 euro annui.È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e itermini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Card cultura 18 anni

All’articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l’assegnazioneAll’articolo 576 viene autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2021 per l’assegnazionedella card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021, mentre al comma 611 sidispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la card ancheper l’acquisto di abbonamenti a periodici.

Bonus TV 4.0

I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente ilI commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente ilcontributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, letterac), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento diapparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o lasostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmicon le nuove tecnologie DVB-T2.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici

Il comma 612 introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti aIl comma 612 introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti aquotidiani, riviste e periodici - anche in formato digitale - a favore dei nuclei familiari conISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione deiservizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, aisensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le disposizioniattuative saranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o delSottosegretario di Stato con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Kit digitalizzazione

Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, aiAi commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ainuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno uncomponente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di uncontratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobilein comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente dautilizzare per le stesse finalità.Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limitecomplessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente delConsiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Sospensione scadenza vaglia cambiari

Con il comma 207 vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vagliaCon il comma 207 vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vagliacambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chericadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Piattaforma per scambiare crediti commerciali

I commi 227-229 demandano all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaformaI commi 227-229 demandano all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre una piattaformatelematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazionicommerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche.Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazionipubbliche.La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effettidell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valoree a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o diristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso ilregistro delle imprese.L’individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a undecreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dellosviluppo economico e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante perla protezione dei dati personali.

Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società

Il comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per leIl comma 266, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per leperdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter delcodice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perditadel capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies delcodice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di unterzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, èposticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di taleesercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocatasenza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e alcontemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puòdeliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea cheapprova il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimentodella società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma,numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono esseredistintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loroorigine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fondo indennizzo risparmiatori

Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare,Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare,viene specificato che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione delpiano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimodel 100% (in luogo del 40% finora previsto) dell’importo dell’indennizzo deliberato dallaCommissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio, qualora ciò nonpregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL sole 24 Ore  15 MAGGIO 2020

Ecobonus 110%, corsa al via. Cosa si può fare e come

C’è molta attesa per la norma dell’ecobonus e del sismabonus con la detrazioni al 110% della spesa sostenuta che aprirà la corsa ai lavori condominiali dal 1° luglio.

Nei condomini già tanti si sono mossi per sfruttare la finestra de fare lavori che magari erano nel cassetto da tempo. Molti hanno capito, infatti, dalle prime informazioni che hanno acquisito, i vantaggi dell’agevolazione bomba contenuta nel decreto legge Rilancio: in estrema sintesi fare tutti i lavori a spese dello Stato e senza dover versare neanche un euro di anticipo. Questo in effetti è possibile grazie alla possibilità generalizzata di usare la cessione del credito con il Fisco alla banca o all’impresa che realizza i lavori e monta gli impianti. Nel primo caso si va in banca a chiedere un prestito e si ripaga la banca con la cessione del credito (il 10%  “extra” rispetto alla spesa sostenuta dovrebbe consentire di coprire gli interessi): poi ovviamente il prestito paga l’impresa che realizza. La seconda strada e lo “sconto in fattura” emesso direttamente dal costruttore o dell’impiantista: il credito con il Fisco viene girato direttamente all’impresa realizzatrice dei lavori che poi lo usa nelle sue pendenze con il Fisco o può, a sua volta, girarlo alla banca.

Manca un provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate che spieghi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, come dovranno essere comunicati, “esclusivamente in via telematica”, i dati relativi alla doppia opzione “cessione del credito” e “sconto in fattura”. E definisca anche, più complessivamente, le “modalità attuative” di tutto l’articolo. Il governo giura che da quel versante non arriveranno ostacoli perché in realtà i due meccanismi sono già sperimentati sia pure per applicazioni limitate e soprattutto con sconti fiscali più bassi. Per ore è previsto un “visto di conformità” da parte del responsabile di un centro di assistenza fiscale.

Ma vediamo gli aspetti della norma meno chiari o che comunque, nei conciliaboli condominiali, rischiano di creare qualche equivoco, anche rilevante. Basti sentire il “passa parola” che è già cominciato per capire che il rischio c’è.

                                                                                                                                              

Che cosa si può fare. Non tutti lavori sono agevolati. Chi pensa di rifare solo di facciate o anche la coibentazione di un tetto non avrà accesso alla maxagevolazione. Per avere il 110% di sconto bisogna comunque prevedere nel pacchetto dei lavori uno di questi due interventi “trainanti”: a) il cappotto termico dell’edificio; b) la sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompe di calore. Questi due interventi hanno accesso al superbonus e si trainano dentro il perimetro del 110% altri cinque tipi di interventi: l’istallazione di pannelli solari; gli impianti di accumulo di energia relativa agli stessi pannelli solari; il rifacimento delle facciate; l’istallazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche; e tutti gli interventi già ricompresi nel vecchio bonus. Meglio ripetere: senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi vanno al 110% ma restono al loro sconto tradizionale (65% per l’ecobonus, 90% per le facciate, eccetera). Va aggiunto che un altro tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed è quello del sismabonus, quindi la messa in sicurezza sismica. Tutti questi interventi - che vanno asseverati da tecnici competenti come accade già oggi - devono rispondere a requisiti e condizioni inclusi nel decreto o rinviati ai decreti attuativi. I più importanti requisiti per gli interventi energetici sono l’uso di materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali e il risultato di un miglioramento di due classi energetiche (una sola classe solo nei casi in cui sia impossibile progredire di due) in base all’attestato di prestazione energetica (Ape).

Resta sempre la possibilità di fare tutti lavori già agevolati con i precedenti bonus edilizi al 65% o al 50%, con il vantaggio che anche in questo caso si potrà usare cessione del credito e sconto in fattura.

Condomini e prime case. Chi può beneficiare del super bonus? Su questo aspetto non sembrano esserci dubbi. Le norme “si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni“. Esclusi “interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale“. È interessante però capire cosa significa interventi sulle abitazioni principali perché i tre Interventi ammessi al super bonus riguardano sempre interventi sugli edifici, quello sull’isolamento termico e quello sulle “parti comuni” per la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Non sembra esserci spazio per l’interventi sulle singole unità immobiliari salvo che non si intenda che si possono agganciare agli interventi condominiali anche quelle di efficientemente energetico sui singoli appartamenti. Ma su questo serve certamente un chiarimento. E’ chiaro invece che l’intervento è ammissibile su edifici unifamiliari. Per inciso si può ricordare che anche le case popolari (Iacp) possono accedere al superbonus.

Quanto si può spendere? Qui si conferma che la norma nasce per i condomini perché gli edifici unifamiliari avranno una spesa massima ammissibile di 60.000 € per il cappotto termico e di 30.000 € per la caldaia. Mentre ben più ampio è l’intervento ammesso al bonus nei condomini dove i 60.000 € per l’isolamento termico e 30.000 € per le caldaie devono essere moltiplicati per il numero di unità immobiliari. In caso di condominio di 10 appartamenti 600.000 € per il cappotto di 300.000 € per la caldaia più tutti gli interventi agganciabili che rispondono ognuno al proprio limite ordinario (per i pannelli solari 48.000 complessivi).

Il sisma bonus e la polizza con il supersconto fiscale. Una particolarità va segnalata per il super bonus: c’è la possibilità - senza obbligo - di stipulare una polizza assicurativa anticalamità e portarla in detrazione il 90% se alla stessa compagnia assicurativa viene ceduto anche il credito con il Fisco.

DESCRIZIONE

Il bando è finalizzato alla protezione delle foreste dagli incendi, dagli attacchi parassitari e dalle malattie, e dal dissesto idrogeologico; allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque ed alla tutela e conservazione della biodiversità.

SOGGETTI BENEFICIARI

Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale interessata dall’impegno;
- Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie forestale interessata dall’impegno;
- Loro Associazioni.

E’ escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà.

 

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

Spese connesse alla realizzazione degli interventi:

- Costi dei materiali, delle attrezzature, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione dei seguenti investimenti:

- installazione o miglioramento di strutture o infrastrutture di protezione (fasce tagliafuoco, punti d’acqua e reti di distribuzione, vasche ad uso antiincendio, recinzioni, ecc.);

- realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali;

- sistemazioni di versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;

- ripristino di sezioni idrauliche;

- miglioramento della viabilità forestale ad uso antincendio boschivo;

- interventi finalizzati alla captazione, drenaggio e controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni per la prevenzione del rischio idrogeologico;

- adozione di adeguate pratiche selvicolturali di prevenzione (latifogliamento, decespugliamento, sfoltimento ecc.);

- miglioramento e diversificazione nelle aree a rischio incendio dei soprassuoli forestali nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere o latifoglie alloctone, tramite l’impianto o la semina di latifoglie autoctone;

- ringiovanimento di cedui vecchi e deperienti;

- interventi preventivi su scala locale contro siccità e desertificazione, se giustificati da evidenze scientifiche, con introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione di cespugli e arbusti, irrigazione (solo in casi debitamente motivati);

- trattamenti preventivi contro la diffusione di parassiti e patogeni forestali attraverso trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, uso di organismi antagonisti e diversificazione del soprassuolo. Gli interventi ammessi sono quelli di prevenzione agli organismi nocivi riportati nella sottomisura 8.3;

- installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio e sistemi di comunicazione contro le gli incendi boschivi (interventi riservati all’Amministrazione Regionale);

- gestione e implementazione di una rete di monitoraggio fitopatologico (acquisto di GPS per la georeferenziazione, supporti elettronici, concessione accessi alle banche date dei fitofarmaci e acquisto di biblioteche scientifiche, attrezzature di campo per ispezioni e prelievi di materiale, mini laboratori, microscopi e realizzazione del Portale fitosanitario Regionale (interventi riservati all’Amministrazione Regionale).

Spese generali:

Onorari di professionisti e/o consulenti per:
- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo e saldo;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

 

ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili. Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

SCADENZA

Le domande di sostegno dovranno essere presentate dal 01 dicembre 2018  prorogato fino a giorno 08/01/2020. Dotazione Finanziaria 50.000.000

Giugno 13, 2019
Published in Fisco e Tributi
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Rottamazione delle cartelle: Riaprono i termini

Approvati gli emendamenti al Decreto Crescita. Riaperti i termini per la sanatoria delle cartelle entro il 31 luglio 2019. Entro questa data il debitore potrà dichiarare di voler aderire alla rottamazione quater optando per il pagamento in unica soluzione al 30 novembre prossimo oppure se rateizzare. Le rate potranno essere al massimo 17 e comunque consecutive.    

Vision

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