Il difensore richiamava il quadro normativo secondo il quale, il legittimo esercizio del potere impositivo richiede che gli immobili ricadenti nel comprensorio ricevono un beneficio particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica, non di carattere generico riguardante un’intera area consortile ma che le opere di bonifica che legittimano la imposizione consortile sono quelle che apportano agli immobili quel beneficio diretto, specifico concreto e incrementativo di valore dello stesso.
Altra eccezione sollevata e accolta dai giudici di 1° grado riguarda la carenza del Consorzio di bonifica a far tempo dal 16 dicembre 2010 mediante l’iscrizione a ruolo, il recupero dei contributi.
La questione riguarda numerosi agricoltori che nei mesi scorsi hanno ricevuto cartelle di pagamento del contributo consortile.
Alla luce della sentenza, occorre verificare la legittimità del Consorzio di Bonifica a riscuotere tramite ruoli e se le singole proprietà sono state oggetto di interventi diretti al miglioramento dei fondi di proprietà.